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Glossario

 

Affidamento: “diritto di affidamento” è un’espressione generica che riguarda tutte le decisioni riguardanti dove e con chi vive il minore. La legge nazionale può usare termini diversi per questo tipo di decisioni (ad es. “residenza”).

Avvocato generale: Il soggetto che esprime un parere sul rinvio pregiudiziale, che orienta la pronuncia della Corte di giustizia europea.

Competenza: il potere dell’autorità giurisdizionale di trattare il caso. L’autorità è competente se c’è un legame particolare fra il paese e la controversia.

Controversia sulla responsabilità genitoriale: l’espressione “responsabilità genitoriale”, riguarda, ai sensi dell’articolo 1, Bruxelles II bis, tutte le decisioni adottate in merito al minore, che comprendono: diritto di affidamento e di visita, tutela, collocazione del minore in un istituto affidatario e amministrazione dei beni del minore.

Corte di giustizia europea: Organo giurisdizionale dell’Unione europea competente a pronunciarsi sul diritto europeo e sulle istituzioni, con sede a Strasburgo. Organo distinto dalla Corte europea dei diritti umani.

Diritto di famiglia europeo: Corpus di norme destinato a regolamentare le controversie familiari transfrontaliere nell’Unione europea, riguardanti: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di divorzio; responsabilità genitoriale; sottrazione di minori; mantenimento e scelta del diritto in materia di divorzio.

Esecuzione di una decisione: il processo finalizzato a garantire la conformità ad una decisione estera. La decisione può essere eseguita solo dopo essere stata riconosciuta.

Fiducia reciproca: principio soggiacente di Bruxelles II bis che richiede alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di “avere fiducia” nel contenuto delle leggi estere e nelle decisioni pronunciate dalle autorità giurisdizionali straniere in materia di responsabilità genitoriale.

Litispendenza: questo principio regola la situazione in cui due autorità giurisdizionali in più di uno Stato membro sono adite per la stessa controversia in materia di responsabilità genitoriale. In questi casi, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita ha il diritto di valutare se è competente a conoscere il caso.

Procedimento pregiudiziale: Processo tramite il quale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le autorità giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi in via pregiudiziale e definitiva su significato e interpretazione del diritto UE.

Procedimento pregiudiziale d’urgenza: Processo tramite il quale, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, le autorità giurisdizionali nazionali possono chiedere alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi più rapidamente in via pregiudiziale e definitiva su significato e interpretazione del diritto UE. L’urgenza deve essere giustificata, ed accettata preventivamente dalla Corte, a causa dei tempi ristretti con cui deve essere emanata la decisione in materia di diritto di famiglia.

Reciproco riconoscimento delle decisioni: principio soggiacente di Bruxelles II bis che incoraggia tutti gli Stati membri a riconoscere le decisioni in materia di responsabilità genitoriale di tutti gli altri Stati membri.

Riconoscimento di una decisione: l’accettazione dell’esecutività di una decisione pronunciata in un altro paese. Una decisione deve essere riconosciuta prima di poter essere eseguita.

Visita: “diritto di visita” è un’espressione generica che riguarda tutte le decisioni sui soggetti con cui il minore avrà relazioni, per quanto tempo e in quali circostanze. La legge nazionale può usare termini diversi per questo tipo di decisioni (ad es. “contatto”).

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